Art. 3.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono i registri

 

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regionali degli impianti protesici mammari, avvalendosi delle rispettive commissioni oncologiche. I registri regionali sono istituiti presso gli assessorati regionali competenti in materia di sanità, i quali si coordinano con il Registro nazionale ai fini della trasmissione e della raccolta dei dati al Ministero della salute.